Art. 7.
(Comunicazione agli ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria).

      1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, già abilitati all'esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il master di esperto nelle medicine non convenzionali, rilasciato dalle università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti di formazione pubblici e privati, possono comunicarlo

 

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agli ordini professionali di appartenenza con modalità definite dagli stessi.